cerca

Risposte Quesiti Gara Somministrazione

Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Offerta economicamente più vantaggiosa. Importo complessivo stimato € 1.950.000,00 per la durata minima contrattuale prevista pari a 18 mesi. Data di pubblicazione 16/04/2012. Termine per invio di offerte 18/06/2012. Cig 4136430205

quesito n. 01:
- Si è chiesto alla Stazione Appaltante se sono previsti interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

risposta:
Nell'eventuale ipotesi di ritardo colpevole nel pagamento del corrispettivo dovuto nei termini contrattuali sono previsti solo gli interessi nella misura legale;

quesito n. 02:
- Si è chiesto alla Stazione Appaltante la valorizzazione dei tempi di pagamento nonché le modalità dello stesso.

risposta:
Modalità e termini di pagamento saranno disciplinati nel contratto di affidamento e nei separati contratti di somministrazione stipulati per singoli ordini di somministrazione. In ogni caso, si prevede che il pagamento verrà corrisposto con le seguenti modalità e tempistiche : bonifico bancario a 60 gg. data vista fattura emessa per le ore di lavoro somministrate in forza degli ordini di fornitura disciplinati del dettaglio dai singoli contratti di somministrazione.

quesito n. 03:
- Si è chiesto alla Stazione Appaltante di conoscere le Job-descriptions delle figure da somministrare o comunque ulteriori dettagli sulle caratteristiche/conoscenze che dovranno essere possedute da tali figure (es. conoscenza di specifici software/hardware, elementi di contabilità, ecc...).

risposta:
Il servizio di somministrazione reso dall'Arlas dovrà rispondere alle specifiche richieste che, di volta in volta, saranno avanzate dalla singole Province nell'ambito dei livelli e mansioni di inquadramento individuati nel bando. Si ritiene sul punto che il bando indichi esaustivamente le figure professionali al massimo dettaglio possibile ai fini della partecipazione alla gara,  considerato che la ditta aggiudicataria selezionerà il personale, nell'ambito dei livelli e per le mansioni di inquadramento individuati, soltanto dopo la stipula di singoli contratti di somministrazione per personale con caratteristiche e conoscenze individuate dai destinatari finali del servizio. 

quesito n. 04:
- E' stato chiesto di specificare quando e tramite quale mezzo saranno saldate le fatture emesse dal fornitore per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato;

risposta:
Si veda risposta al quesito n. 2.

quesito n. 05:
- E' stato chiesto di sapere se la cauzione provvisoria pari all'1 % per l'importo complessivo deve essere calcolata su €. 1.959.000/00,  iva esclusa;

risposta:
Si. Ai fini della partecipazione alla gara la cauzione dell'1 % deve calcolarsi sull'importo di €. 1.950.000/00,  iva esclusa;

quesito n. 06:
- E' stato chiesto di sapere se la cauzione può essere ridotta del 50 % ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 Dlgs 163/2006 punto 7 e se l'operatore, per fruire del beneficio,  deve segnalare in sede di offerta il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti;

risposta:
Si. L'importo della cauzione può essere pari al 50% qualora la concorrente sia in possesso della certificazione di cui all'art.75 Dlgs 163/2006 punto 7.
- Il possesso delle certificazione deve essere comprovata al momento dell'apertura delle buste per l'ammissione alla gara per cui deve essere allegata agli atti con allegata dichiarazione di conformità all'originale nei modi di legge, salva facoltà di verifica da parte della stazione appaltante

quesito n. 07:
- E' stato chiesto di specificare ulteriormente la portata della prescrizione di cui all'art. 3 del Disciplinare - "Corrispettivo dell'appalto" rilevato che non essendovi rischi da interferenza e non dovendosi procedere alla predisposizione del DUVRI non possono esistere oneri conseguenti ( rif. oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).

risposta:
La Stazione Appaltante ha individuato e quantificato gli oneri per la sicurezza nella misura forfetaria pari al 1% dell’importo a base  d’asta per la durata contrattuale minima  prevista di 18  mesi (art.4, punto 1 del Capitolato). L’Amministrazione, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 non ha l’obbligo di predisporre il Documento di Valutazione dei Rischi (D.U.V.R.I.) trattandosi di prestazioni di natura intellettuale (art.4, punto 1 del Capitolato). Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate si evince chiaramente che gli oneri per la sicurezza in questione comprendono le attività di formazione, informazione e prevenzione previste dal D.lgs 81/08 in relazione alle attività lavorative da rendersi in favore dell’Amministrazione, ovvero la quota minima dei “costi annui per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico, propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex D.Lgs. 81/2008 che, in caso di aggiudicazione, non può essere inferiore all’1% dell’importo contrattuale.

Date queste premesse,  la previsione contenuta all’art.3 del Disciplinare di gara che quantifica “l’importo a base d’asta in Euro 1.950.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 9.750,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso” (con la precisazione che l’importo è riferito ai servizi  oggetto  della presente gara erogati durante il periodo contrattuale della durata di 18 mesi” specifica l’ammontare minimo della quota di costi aziendali (eventualmente incrementata di maggiori oneri connessi all’esecuzione dell’appalto, in caso di aggiudicazione) che deve essere destinata alla prevenzione dei rischi specifici da attività di impresa che, com’è noto, vanno tenuti distinti dai costi per i rischi per interferenze che, nella specie, non si reputano sussistenti, come precisato al successivo punto 3.3.3 del Disciplinare di gara. Al riguardo si rappresenta che, alla stregua dell’art. l'art. 86, comma 3 bis del Codice dei contratti pubblici, le offerte per la partecipazione alle procedure di gara devono necessariamente contenere, separatamente l’indicazione delle spese per la sicurezza a carico dell’ente appaltante (DUVRI), l’indicazione del costo del lavoro e delle spese per la sicurezza a carico dell’appaltatore, al fine di consentire all’ente aggiudicatore di valutare compiutamente la congruità dell’offerta, evitando in tal modo che i ribassi rispetto alla base d’asta siano congegnati  dal partecipante omettendo le misure per la sicurezza dei lavoratori e degli utenti del servizio (v. Parere AVCP n. 105 del 27/05/2010).                                                                        La scelta di indicare un importo minimo da imputare agli oneri per la sicurezza da rischio specifico è finalizzata ad evitare possibili ribassi anomali attraverso la riduzione dei costi per la sicurezza e non è certamente da ricondursi alla distinzione tra rischi da interferenza o rischi derivanti dall’attività aziendale, bensì all’esercizio del potere tecnico - discrezionale della Stazione Appaltante per la valutazione della congruità delle offerte, da applicarsi in conformità agli artt. 86 e 87 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come riconosciuto sia dall’Autorità con Determina 6/2009 sia dalla giurisprudenza prevalente (v. Cons. di Stato, Sez. V, del 18/09/2009 n. 5589).   Il codice non prevede di specificare analiticamente gli oneri nella sicurezza e la Determinazione 3/2008 dell’Autorità in materia di sicurezza negli appalti di servizi si limita solo a suggerire la loro indicazione nei bandi. Il che non esclude che gli stessi possano essere predeterminati anche in misura forfettaria qualora di difficile quantificazione in percentuale del valore complessivo dell’appalto come quota di oneri da destinare alle attività di prevenzione (anche a valere sui costi generali di impresa quando non siano scindibili in rapporto alle singole prestazioni appaltate).

Nel richiamare l’attenzione sulla circostanza che le attività oggetto di appalto comprendono attività di ricerca, selezione e formazione del personale (le quali per la natura ed entità dell’appalto possono comportare di per se oneri aggiuntivi da rischio specifico) si precisa che in sede di valutazione della congruità dell’offerta saranno considerati ai fini del raggiungimento della predetta soglia minima dell’1% anche le eventuali quote di costi generali per la sicurezza aziendale che dovessero concorrere per la copertura degli oneri da attività di formazione,i nformazione e prevenzione previste dal D.lgs 81/08.

Da ultimo, la circostanza che nell’importo complessivo a base d’asta debbano ritenersi compresi anche gli oneri di sicurezza predeterminandone il relativo importo discende dalla ratio stessa della relativa voce in quanto preordinati alla tutela delle condizioni di lavoro del personale e, quindi, imprescindibilmente contemplati nel contratto perché imposti ex lege. Non essendo ipotizzabile che degli stessi si possa fare a meno, è possibile quindi la loro previsione in misura forfetaria, la quale è coerente  sia con il quadro normativo di riferimento che con le previsioni del Capitolato, anche per quanto concerne la loro non ribassabilità, in sede di predisposizione della offerta, in quanto temperata – per il profilo della “variabilità” in relazione all’incidenza dei costi fissi aziendali di cui è prevista l’imputabilità – sia pure pro-quota – ai fini della quantificazione delle somme destinate dall’appaltatore in caso di aggiudicazione dell’appalto alla prevenzione e protezione obbligatoria dei lavoratori anche temporanei dai rischi di incidenti e malattie professionali.

quesito n. 08:
- E' stato chiesto di chiarire la portata delle previsioni di cui al punto 3.5 dell'art.3 del Disciplinare laddove prevede che il corrispettivo offerto sia remunerativo di:
"oneri economici e contributivi per collaborazioni autonome connesse con l'adempimento delle prestazioni richieste; - oneri, a qualsiasi titolo collegati a trasporti, noli, forniture, ricambi e pezzi sostitutivi occorrenti per l'esecuzione dell'appalto; - obbligazioni risarcitorie di qualunque genere derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, circolari o di prescrizioni impartite dall'amministrazione appaltante; - (omissis) - oneri relativi alla comunicazione, trasmissione di informazioni tecniche, partecipazione a riunioni, seminari, workshop, connessi all'espletamento dell'appalto."

risposta:
Le previsioni di cui al punto 3.5 all'art.3 del Disciplinare – “Corrispettivo dell’appalto” – in merito alla remuneratività del corrispettivo da offrire seguono una formulazione di stile in uso per gli appalti di servizi e nel caso in questione si applicano con riferimento ad alcune specifiche attività e prestazioni richieste nella Parte I “Prescrizione Tecniche” – del Capitolato Tecnico. Si precisa al riguardo che come indicato al paragr. 11 del Capitolato Tecnico, il prezzo orario offerto (costo orario lordo da moltiplicare per il coefficiente moltiplicatore offerto) dovrà comprendere, tra gli altri, anche i servizi di ricerca e selezione del personale e le attività di formazione. Per tali attività possono risultare applicabili, seppure in misura residuale, gli oneri che il Disciplinare elenca all’art. 3 punto 3.5, specificando espressamente, tra l’altro, che si tratta di  un' indicazione “ a titolo esemplificativo e non esaustivo ”.                                                                                                                     Tale risposta trova applicazione anche in riferimento alle osservazioni sullo specifico della previsione per cui il corrispettivo offerto debba remunerare anche tutte le “obbligazioni risarcitorie di qualunque genere derivanti da negligenza, imperizia, ….”. Al riguardo si precisa, infatti, che per quanto attiene alle specifiche attività lavorative in somministrazione, è previsto che l’Amministrazione appaltante, in qualità di utilizzatore di lavoro in somministrazione, abbia tra i suoi obblighi (Par.10 lettera H del Capitolato Tecnico) quello di ”rispondere dei danni cagionati a terzi dal prestatore di lavoro temporaneo nell’esercizio delle sue mansioni ex art. 26 D.Lgs 276/03”.

quesito n. 09:
- E' stato chiesto di chiarire la portata prescrittiva dell'art. 9 del Disciplinare - "Contenuto della busta n. 3 - Offerta Economica"  in ordine alla congruità dei costi relativi della sicurezza rispetto all'entità ed alle caratteristiche dei servizi.

risposta:
Si veda risposta al quesito n. 7.

quesito n. 10:
- E' stato chiesto di chiarire cosa si intende con la dicitura "copia autentica dei bilanci'" di cui alla lett. a) dell'art. 12 del Disciplinare - "Verifica dei Requisiti".

risposta:
La disposizione in questione contiene un evidente errore materiale. La formulazione corretta del comma 2 lett. a) art.12 del Disciplinare è la seguente: “…copia autenticata dei Bilanci relativi agli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, ovvero, in caso di impossibilità per giustificati motivi, altra documentazione ritenuta idonea dall’Amministrazione a provare, per i suddetti esercizi, il possesso del fatturato globale dichiarato nella domanda…..”

quesito n. 11:
- E' stato chiesto di chiarire, per quanto attiene alla lett. b) dell'art. 12 del Disciplinare,  se sia possibile presentare copia conforme delle attestazioni di buon esito e regolare esecuzione rilasciate delle corrispondenti Amministrazioni aggiudicatrici, trattandosi di certificazioni appositamente rilasciate e vistate da Enti Pubblici, in considerazione della evidente difficoltà e complessità connessa al rispetto della disciplina come formulata.

risposta:
- si veda risposta al quesito n. 11. Le ditte concorrenti sono tenute ad autocertificare, nei modi di legge,  la conformità della documentazione allegata nonché i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara già in possesso della P.A., salva la facoltà di verifica da parte della Stazione Appaltante che può richiedere la certificazione di quanto dichiarato dai concorrenti alle altre Amministrazioni ed agli Uffici competenti  .

quesito n. 12:
- E' stato chiesto di specificare le concrete mansioni cui saranno assegnati i lavoratori somministrati.

risposta:
Si veda risposta al quesito n. 3.

quesito n. 13:
- E' stato chiesto cosa si intende per "oneri di sostituzione" di cui all'art.11 del Capitolato Tecnico – “Corrispettivo del servizio”.

risposta:
Tra gli elementi che compongono il prezzo orario offerto è indicata, al punto 9 art. 11 del Capitolato Tecnico,  la  “sostituzione del personale” i cui costi possono comprendere oneri collegati agli istituti del C.C.N.L. per le imprese fornitrici di lavoro temporaneo, se previsti, e spese per attività di ricerca, selezione, formazione conseguenti alle sostituzioni.

quesito n. 14:
- E' stato chiesto di indicare il tasso medio di assenteismo, in applicazione del principio generale di par condicio dei concorrenti, nonché delle linee di indirizzo espresse dalla stessa Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.

risposta:
Il quesito non ha alcuna rilevanza considerato che la Stazione Appaltante sarà tenuta al pagamento delle ore di lavoro effettivamente somministrate.